Sanzioni

VEICOLO NON PRESENTATO ALLA PRESCRITTA VISITA DI REVISIONE
Chiunque circola con un veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una vola in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.
L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e’ sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un’officina autorizzata o presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti. Nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

In sintesi:
PER IL VEICOLO NON PRESENTATO ALLA PRESCRITTA VISITA DI REVISIONE

La circolazione di veicoli non sottoposti alla prescritta visita di revisione periodica, annuale o singola comporta l’applicazione della:
sanzione amministrativa principale del pagamento di una somma di euro 155,00. Tale sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa più di una volta in relazione alle scadenze previste per la categoria del veicolo;
•sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione che viene inviata al competente UMC.

In caso di verifica da parte degli organi preposti (es. Carabinieri, Polizia, ecc.), chi circola con un veicolo non revisionato è soggetto alla sanzione amministrativa di 155,00 €, somma che può aumentare secondo le aggravanti (es. recidiva, uso di falsa attestazione di revisione, ecc.).

Il veicolo non revisionato viene inoltre sospeso dalla circolazione fino a quando non viene sottoposto a revisione ed ottiene esito regolare *. Se la mancata revisione viene accertata in autostrada, si incorre nel ritiro della carta di circolazione e nel fermo amministrativo del veicolo.

Quando un veicolo viene sospeso dalla circolazione per omessa revisione, non può essere utilizzato se non per recarsi presso il centro di revisione autorizzato o presso gli uffici della Motorizzazione per effettuare la revisione. Se il veicolo viene utilizzato per finalità diverse, si è soggetti ad una sanzione amministrativa che varia da 1.842 a 7.369 euro, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

* Per effetto della legge 29.07.2010 n.120, modifica dell’art.80 del Codice della strada (DL 30 aprile 1992, n.285), la carta di circolazione non viene più ritirata all’atto dell’accertamento dell’omessa revisione. L’organo accertatore appone sulla carta di circolazione l’annotazione relativa alla sospensione del veicolo dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione; con questa annotazione, il veicolo può essere portato presso un centro di revisione autorizzato o presso gli uffici provinciali del DDT per effettuare la revisione

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